FormazioneLavoro

L’OSS e il lavoro subordinato, obblighi e diritti del lavoratore

Rapporto e contratto di lavoro

Il lavoro costituisce il più grande fenomeno della vita sociale per il quale La Costituzione della Repubblica Italiana ha inteso fissare solenni principi fondamentali. L’importanza del lavoro come necessità per il sostentamento economico è immediatamente riscontrabile nell’articolo con il quale si apre la Costituzione: << L’Italia  è una Repubblica democratica fondata sul lavoro>> (art. 1, comma 1). Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini (art. 4, comma 1) e allo scopo di renderlo effettivo ed operante la Repubblica promuove tutte le condizioni opportune, eliminando anche gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, e sociale del Paese (art 3, comma 2).

Il lavoro può essere svolto in maniera subordinata o autonoma, in particolare:

  • Prestatore di lavoro subordinato: è << colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore>>. (art. 2094 del codice civile. Dunque il codice civile individua nella collaborazione ( la quale si manifesta principalmente nella continuità del vincolo che lega il prestatore di lavoro al datore e nell’inserimento e nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore) e soprattutto nel vicolo della subordinazione (consistente nella sottoposizione del lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro e dei suoi più stretti collaboratori cui spetta la determinazione delle modalità e dei tempi con le quali deve essere effettuata la prestazione lavorativa) e i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato;
  • Lavoratore autonomo, invece, è colui (di solito professionista o artigiano) che si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio (contratto d’opera), con lavoro proprio e nel quale svanisce il vincolo di subordinazione nei confronti del committente e stabilisce lui i termini, le modalità e il luogo nel quale svolgere la prestazione lavorativa.

Fra i principali elementi di distinzione tra i due generi di lavoro vi è l’incidenza del rischio attinente lo svolgimento dell’attività lavorativa: ricade completamente sul lavoratore autonomo, mentre ne è del tutto esente il lavoratore subordinato (ad esempio, in caso di impossibilità di svolgimento dell’attività lavorativa dovuta ad un impedimento oggettivo, quale una malattia o un infortunio, il lavoratore autonomo non percepirà alcun reddito, mentre il lavoratore subordinato comunque riceverà la retribuzione o una corrispondente indennità). La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (o dipendente) rileva ai fini della regolamentazione ai fini della regolamentazione applicabile.

Nel primo caso, il rapporto di lavoro è caratterizzato da una marcata autonomia contrattuale delle parti, committente e lavoratore autonomo, che sono libere di decidere la più opportuna metodologia con la quale intraprendere il loro rapporto di lavoro, fermi restando i limiti derivanti dall’ordinamento giuridico generale. Nel secondo caso, le parti, datore di lavoro e lavoratore hanno limitati margini di autonomia non potendo derogare, se non in meglio, alle disposizioni della legge e della contrattazione collettiva.

Il rapporto di lavoro subordinato è regolato, infatti, da una disciplina garantista, prescritta e in gran parte inderogabile. La legger e la contrattazione collettiva disciplinano tutti i principali eventi e aspetti del rapporto di lavoro:

  • L’assunzione del lavoratore
  • Il suo inquadramento contrattuale
  • I diritti e gli obblighi del lavoratore e del datore,
  • L’assegnazione delle mansioni in base al relativo profilo professionale
  • La retribuzione
  • L’orario di lavoro
  • I casi di sospensione e di estinzione del rapporto di lavoro

Inoltre il lavoro dipendente è caratterizzato da una speciale tutela assicurativa e previdenziale, diretta a sollevare il lavoratore dal rischio di eventi che, connessi o meno con l’attività lavorativa, possono incidere sulla capacità di lavoro e di guadagno (malattia, infortunio sul lavoro, disoccupazione, invalidità, vecchiaia etc).

È posto nelle mani del datore di lavoro l’obbligo di provvedere (anche per l’eventuale quota a carico del lavoratore) al pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, che, invece, sono direttamente ed esclusivamente a carico del lavoratore autonomo (art. 2214 c.c)

Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce dall’incontro di volontà tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il datore di lavoro è il soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro,può essere rappresentato da una persona fisica o giuridica (società, ente etc.) e può avere natura privatistica o pubblica (il rapporto di lavoro che si instaura con un’Amministrazione Pubblica caratterizzato da alcuni elementi peculiari.)

Il lavoratore subordinato, come visto, è colui che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze  è sotto la direzione di un datore di lavoro, percependo una retribuzione.

Il codice civile prevede la classificazione dei lavoratori subordinati in quattro categorie:

  • Dirigenti: da intendersi come quei lavoratori che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nell’esercizio delle loro funzioni e nel promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. Essendo carica con un livello di responsabilità abbastanza elevata per loro è prevista una disciplina separata, caratterizzata da uno specifico trattamento rispetto agli altri lavoratori, in virtù della quale sono esclusi dalla disciplina limitativa del licenziamento, dell’orario di lavoro e del contratto a termine, ma godono di un trattamento economico e previdenziale più agevolato;
  • Quadri: ossia i prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di relative importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa;
  • Impiegati: costituti da coloro i quali esercitano un’attività di tipo intellettuale.

Essi si distinguono in:

  • impiegati di concetto (svolgono funzioni di grado elevato e hanno facoltà d’iniziativa (ad esempio: capo       magazzino, capo laboratorio);
  • impiegati d’ordine, che svolgono attività intellettuale, ma di tipo esecutivo (ad esempio: contabile, addetto alla segreteria);
  • operai: tradizionalmente individuati come coloro che svolgono attività manuale.

Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, mediante il quale: << il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività lavorativa e d’altro canto il datore di lavoro ha il dovere di corrispondere al prestatore una retribuzione per la prestazione di lavoro che gli è stata fornita>>

La legge non prescrive, eccetto che in casi particolari, una forma specifica per il contratto di lavoro subordinato ma in genere la forma scritta è ampiamente praticata, quantomeno come lettera di assuzione.

Per le sue caratteristiche, il contratto di lavoro subordinato è considerato:

  • Oneroso: In quanto è necessaria l’esistenza di una retribuzione in cambio dell’attività lavorativa (art.36 Cost.) Alla donna lavoratrice spettano le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore uomo;
  • Sinallagamatico: Trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, costituite per un verso dalla prestazione lavorativa e per l’altro dalla retribuzione ( contratto sinallagmatico o prestazioni corrispettive è appunto quello da cui sorgono prestazioni reciproche e interdipendenti per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione se non viene effettuata anche la prestazione dall’altra controparte);
  • Commutativo: Nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità di prestazione e controprestazioni;
  • Eterodeterminato: Considerato il fatto che il contenuto del contratto individuale di lavoro viene fissato in gran parte dalla legge e dal contratto collettivo nazionale.

Obblighi e diritti del lavoratore

Il prestatore di lavoro è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi:

  • Prestare la propria attività lavorativa: la prestazione lavorativa, costituendo l’oggetto del contratto individuale di lavoro deve rispettare le seguenti caratteristiche:
    • Lecita: Non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
    • Possibile: Ci siano tutti i requisiti necessari per svolgere la prestazione lavorativa al meglio delle proprie possibilità e tutelando sempre la sicurezza del lavoratore.
    • Determinata: Quando è specificata in tutti i suoi elementi, come nel caso in cui si debba una di denaro dal preciso ammontare (liquida), mentre non lo sarebbe se si dovesse “del denaro”.
    • Determinabile: Quando entrambe le parti o la legge fissano i criteri per la sua successiva determinazione, che può esser affidata anche a un terzo. (Es. art 1657 c.c)
  • Personale: Comporta che il lavoratore non può in alcun caso farsi sostituire da altri nell’espletamento dell’attività dovuta, salvo l’espresso consenso del datore di lavoro o l’esistenza di disposizioni in deroga.
  • Patrimoniale: Svolgere una attività lavorativa della quale è quantificabile il suo corrispettivo economico.

L’art.2104 stabilisce l’obbligo di diligenza a cui il lavoratore è tenuto ad attenersi per il corretto e puntuale espletamento delle proprie attività.

  • Obbligo di diligenza: Indica il complesso di cautele, cure e attenzioni che devono informare sull’esecuzione della prestazione lavorativa. La diligenza richiesta dipende, oltre che dalla natura del lavoro svolto, anche dalle particolari esigenze dell’organizzazione aziendale;
  • Obbligo di obbedienza: Si tratta dell’obbligo di osservare le disposizioni e le direttive impartite dall’imprenditore o dai suoi collaboratori, dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende;
  • Obbligo di fedeltà: Si attua nel dovere di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi.

L’art. 2105 del codice civile prevede espressamente l’obbligo di fedeltà, ricollegandovi due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo:

  • Divieto di concorrenza: Inteso come divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore;
  • Obbligo di riservatezza: Impone il divieto divulgare o utilizzare a vantaggio proprio o altrui notizie attienti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.

L’obbligo di fedeltà sussiste anche in assenza di prestazione lavorativa (es. Nei periodi di malattia) e la sua durata si protrae anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il ragionevole lasso di tempo in cui può permanere l’obbligo di riservatezza.

I diritti spettanti ai lavoratori si possono classificare in tre gruppi:

  1. Diritti patrimoniali

Sono tali il diritto alla retribuzione e il diritto al trattamento di fine rapporto e alle eventuali indennità speciali di lavoro. Per quello che riguarda, in particolar modo, il diritto alla retribuzione, bisogna affermare che il lavoratore, quale corrispettivo dell’attività prestata al servizio del datore di lavoro, ha diritto alla retribuzione secondo le cadenze periodiche.

In base all’art. 36 della Costituzione la retribuzione deve esser proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Inoltre è garantita (art. 37 Cost.) la parità retributiva e di trattamento tra uomo e donna nel lavoro, senza alcuna discriminazione di genere.

Il principio di parità riguarda anche i miniori, nei limitati casi in cui la legge ne ammette l’accesso al lavoro.

Infine vale la pena l’importante distinzione normalmente tra retribuzione mensile (corrisposta agli impiegati) e retribuzione oraria (corrisposta a gli operai); al riguardo si distingue tra:

  • Stipendio (che compete ai dirigenti, quadri e impiegati ed è stabilito in misura fissa mensile);
  • Salario o paga (che spetta agli operari e alle qualifiche speciali ed è, di regola, fissato ad ore

La misura della retribuzione è determinata dai contratti collettivi nazionali, in mancanza di accordo fra le parti, senza dimenticare che la contrattazione individuale può apportare solo modifiche migliorative a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

2. Diritti Personali, costituiti da:

  • Diritto all’integrità fisica e alla salute:

Nel quale rientra la previsione di limiti alla durata della prestazione lavorativa (il normale orario settimanale è pari a 40 ore),

  • il risposo quotidiano
  • il riposo settimanale (di solito la domenica)
  • il riposo festivo,
  • le ferie annuali (da intendersi come periodo continuativo di riposo retribuito

Diritto per il lavoratore di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o, a quelle della categoria superiore per le quali ha conseguito una relativa qualifica che abbia realmente acquisito, o alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione:

Diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di:

  • Malattia: Evento dannoso che si manifesta alla persona in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
  • Infortunio: Ogni lesione che ha avuto origine durante lo svolgimento della propria attività professionale sul luogo di lavoro da causa violenta che determini la morte della persona o provochi una limitazione parziale o totale della capacità lavorativa.

Gli elementi da tener in considerazione in caso di infortunio sul lavoro sono:

  • La lesione
  • La causa violenta
  • Gravidanza: Periodo di tempo compreso tra il concepimento del feto e la nascita (o aborto).
  • Puerperio: Si definisce l’arco di tempo che intercorre tra la conclusione del parto e il ripristino degli organi genitali femminili alle condizioni anatomico- funzionali iniziali.

Altri diritti:

  • Liberta di opinione protezione della riservatezza e della dignità del lavoratore;
  • Diritto allo studio per gli studenti lavoratori;
  • Tutela dell’interesse dei lavoratori ad adempire funzioni pubbliche;
  • Tutela delle attività culturali, ricreative e assistenziali

Diritti sindacali, vale a dire:

  • Libertà di organizzazione ed esercizio all’attività sindacale sul luogo di lavoro;
  • Diritto di Sciopero;
  • Altre forme di attuazione della libertà sindacale, come il diritto per l’affissione e di usufruire dei locali aziendali per lo svolgimento dell’attività sindacale.

L’OSS e l’estinzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi per il recesso dal parte del lavoratore o del datore di lavoro:

  • Dimissioni  (Rinuncia imposta o spontanea all’esercizio dell’attività lavorativa)
  • Licenziamento (Termine del rapporto di lavoro da parte del datore con conseguente allontanamento del dipendente

Il licenziamento si può verificare in due diversi modi:

  • Giusta causa: Si verifica nel momento in cui sussiste un fatto che non consente il prosecuzione del rapporto di lavoro.

 Costituisco esempi di giusta causa di licenziamento:

  • Il furto da parte del dipendente;
  • Il sabotaggio dei macchinari

Ci sono anche altre azioni che posso giustificare la conclusione del rapporto di lavoro dal parte del datore quindi ne abbiamo citati alcuni sotto forma forma di esempio per renderne l’idea più concreta.

  • Giustificato Motivo: Avviene quando si verifica un adempimento da parte del lavoratore (giustificato motivo oggettivo) non così grave da concretizzare un’ipotesi di giusta causa, oppure quando insorgono ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro (giustificato motivo oggettivo)

Possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento:

  • Gravi e ripetute mancanze disciplinari
  • Assenteismo sistematico

Dall’altra parte causano giustificato motivo oggettivo di licenziamento:

  •  La soppressione di una fase di lavorazione con conseguente impossibilità d’impiego del dipendente addetto a quella fase di lavorazione.

Sono vietati i licenziamenti nei seguenti casi:

  • Per matrimonio
  • Per stato di gravidanza e puerperio
  • Per fruizione dei congedi parentali previsti dalla legge
  • Per infortunio o malattia professionale e generica nei confronti di lavoratori che siano investiti di incarichi sindacali o di pubbliche funzioni o per la partecipazione ad azioni di sciopero

Il periodo di tempo nel quale sussiste il divieto di licenziamento è denominato periodo di comporto.

Una particolare legge regola i licenziamenti collettivi per riduzione di personale (L.223/1991). Questa norma prevede il coinvolgimento da parte delle sigle sindacali e dei rappresentanti degli organismi pubblici ed è finalizzata a favorire la ricerca di soluzioni differenti al licenziamento e comunque importante l’attivazione di misure che favoriscano la reimmissione  nel mercato del lavoro del personale coinvolto nei processi di ridimensionamento aziendale.

L’OSS e il lavoro nelle strutture pubbliche

Solitamente si pecca di superficialità non riconoscendo il fatto che L’operatore socio-sanitario svolge un  funzione assistenziale essenziale a carico di pazienti che per malattia o altre cause sono state private della loro autonomia personale.

Questo servizio indispensabile per la collettività viene affidato sia nel contesto del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), cioè nelle strutture pubbliche, che in quelle private, applicando le loro competenze di base nell’assistenza alla persona sempre in stretta collaborazione con il personale infermieristico.

Nell’ambito della sanità pubblica, l’OSS opera in larga parte in:

  • Ospedali
  • Aziende ospedaliere e universitarie
  • Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

L’attività professionale dell’OSS può essere svolta attraverso rapporti di lavoro:

  • A tempo indeterminato
  • A tempo determinato

La prestazione lavorativa dell’operatore socio-sanitario viene inquadrata in rapporti di lavoro subordinato nelle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale è regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001.n.165 corrispondente al testo unico del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, riferiti al comparto di lavoro del pubblico impiego.

Nel rapporto di pubblico impiego equivalente a quello dell’operatore socio-sanitario assunto da una struttura con contratto di lavoro dipendente <<Il lavoratore pone la propria attività, in modo continuativo e volontario, al servizio dell’ente pubblico, dietro corresponsione di una retribuzione. Il pubblico dipendente concorre alla realizzazione degli obiettivi prefissi dall’Amministrazione Pubblica e è inserito nell’organizzazione delle struttura pubblica, che assume il ruolo di datore di lavoro.

L’OSS e il lavoro nelle strutture private

L’impiego degli operatori socio-sanitari nella sanità privata è definito dall’insieme delle strutture sanitarie (ospedali classificati, presidi, IRCCS, case di cura, centri di riabilitazione, case di riposo) appartenenti a associazioni o fondazioni, private o religiose, che risultano firmatarie del relativo contratto di lavoro

A differenza del pubblico impiego , l’accesso al lavoro nel privato avviene, nelle generalità dei casi, tramite  il meccanismo dell’assunzione diretta da parte del datore di lavoro, con il solo obbligo, di comunicazione dell’avvenuto impiego al competente centro per l’impiego prima della stipula del contratto di lavoro (entro le 24 ore precedenti).

 Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa in materia di lavoro, contenuta nelle norme del codice civile (artt. 2094 e ss) e nella vasta legislazione speciale. Oltre al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono aversi diversi contratti cd.speciali, tra cui rivestono particolare importanza per la loro diffusione:

  • Il contratto di lavoro a termine
  • Il contratto di lavoro a tempo parziale ( cd.parti-time)

Redazione OssNews24

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