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Gli oss avranno la pensione anticipata perché rientrano tra i lavori gravosi. Ecco perché

L’attività svolta dagli operatori socio sanitari (OSS) rientra nella categoria dei lavori gravosi, per i quali è previsto, l’uscita anticipata dal mondo del lavoro con l’Ape Sociale o la pensione anticipata.

A stabilirlo è stata una sentenza del Tribunale di Ferrara, datata 2 febbraio del 2021, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una OSS che si era vista respingere la domanda di pensione anticipata da parte dell’INPS.

Il giudice ha considerato gravosa l’attività della lavoratrice, “addetta all’assistenza personale di persone in condizione di non autosufficienza”. Di conseguenza anche gli OSS vanno inclusi nella platea, sempre più ampia, dei lavori gravosi.

Ciò significa che, in presenza dei requisiti anagrafici e reddituali, anche gli OSS possono ricorrere alla pensione anticipata o all’Ape Sociale

Pensione anticipata: a chi spetta?

La pensione anticipata, prorogata fino al 31 dicembre 2026, spetta ai lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Genrale Obbligatoria), alla gestione separata dell’INPS, alle altre forme sostitutive dell’AGO e alle forme esclusive dell’AGO.

Possono richiederla le lavoratrici che hanno accumulato 41 anni e 10 mesi di contributi e i lavoratori che hanno versato 42 anni e 10 mesi di contributi.

Ai fini della valutazione della contribuzione versata bisogna considerare che:

  • per il raggiungimento del requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
  • i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni prevedono che, dei 42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi, almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti;
  • i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996 e che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

I lavoratori che hanno versato la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996 possono chiedere la pensione anticipata una volta compiuti 64 anni, a condizione che soddisfino questi requisiti:

  • almeno 20 anni di contribuzione effettiva (esclusa la  contribuzione figurativa);
  • ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Pensione anticipata e lavori gravosi: l’Ape Sociale

L’Ape Sociale è un’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di difficoltà, che chiedono di andare in pensione una volta compiuti 63 anni di età.

La misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, l’indennità verrà erogata fino al raggiungimento dell’età per usufruire della pensione di vecchiaia o fino a quando verranno soddisfatti i requisiti per richiedere la pensione anticipata.

L’importo erogato è di importo pari alla rata mensile di pensione che viene calcolata al momento in cui il lavoratore accede alla prestazione, se la pensione è inferiore a 1.500 euro, oppure sarà pari a 1.500 euro se il calcolo della pensione è pari o superiore a 1.500 euro.

L’Ape Sociale spetta ai lavoratori impiegati in attività gravose, come gli OSS nel nostro caso, con 36 anni di contributi versati e che hanno svolto lavori usuranti per almeno 6 anni di fila o per 7 anni negli ultimi 10.

Oltre ai lavoratori “usuranti”, l’Ape Sociale spetta anche ai/agli:

  1. disoccupati con 30 anni di contributi versati, a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto lavorativo abbiano svolto lavoro dipendente per almeno 18 mesi e che da almeno tre mesi non percepiscono la Naspi;
  2. lavoratori con 30 anni di contributi versati che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo o secondo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;
  3. invalidi civili con 30 anni di contributi versati e con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%.

L’Ape Sociale è compatibile con l’assegno sociale e con lo svolgimento di un’attività lavorativa, entro i limiti reddituali.

È incompatibile con l’indennità di disoccupazione involontaria e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Redazione OssNews24

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