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SHC. Assicurazione RC per OSS: la legge Gelli-Bianco non impone l’obbligo assicurativo professionale


Roma, 28 agosto 2024 – La recente imposizione da parte di una cooperativa sanitaria che richiede agli Operatori Socio Sanitari (OSS) di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RC) a proprie spese ha sollevato importanti interrogativi legali e normativi. La richiesta, che imponeva come termine ultimo il 31 agosto, è stata oggetto di un’analisi approfondita da parte dell’organizzazione sindacale rappresentante dei lavoratori, che ha chiarito come la Legge Gelli-Bianco non imponga tale obbligo agli OSS.

La legge Gelli-Bianco e il DM 232/2023: chi sono i veri destinatari?

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) è stata emanata per regolamentare la responsabilità professionale del personale sanitario, includendo obblighi di copertura assicurativa per gli esercenti delle professioni sanitarie. Tuttavia, la normativa non menziona esplicitamente gli OSS come soggetti obbligati a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile.

La stessa normativa, nei suoi articoli 9-12, si rivolge esclusivamente agli “esercenti la professione sanitaria”. Secondo quanto stabilito dall’Art. 1 del DM 232 del 15 dicembre 2023, gli OSS, classificati come “operatori di interesse sanitario” di natura tecnica, non rientrano in tale definizione e quindi non sono soggetti agli obblighi assicurativi previsti per le professioni sanitarie.

La copertura assicurativa e il ruolo delle strutture sanitarie

Un altro aspetto fondamentale del DM 232/2023 riguarda la copertura assicurativa che le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, devono obbligatoriamente garantire. La legge prevede che queste strutture siano assicurate per i danni causati a terzi dal personale operante, inclusi gli OSS. Tuttavia, questo non implica che gli OSS debbano stipulare una polizza personale per colpa grave. Infatti, tali polizze non sono obbligatorie per gli OSS e non coprono situazioni di “sovramansionamento” o “colpa grave”, limitandosi a garantire solo le spese legali.

Inoltre, le assicurazioni attualmente disponibili non sono adeguate ai parametri richiesti per i professionisti sanitari dalla Legge Gelli-Bianco, poiché non esistono parametri legislativi specifici per gli OSS. Ciò rende queste polizze inefficaci e non necessarie per i compiti tecnici svolti dagli OSS.

La posizione delle organizzazioni sindacali

L’organizzazione sindacale ha inoltre evidenziato che alcune organizzazioni utilizzano pratiche commerciali scorrette, imponendo ai propri membri una copertura assicurativa non necessaria, sfruttando la mancanza di una chiara regolamentazione. Questo comportamento è stato segnalato alle autorità competenti, con una richiesta di interpretazione autentica della Legge Gelli-Bianco e del DM 232/2023.

In una comunicazione indirizzata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro della Salute e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’organizzazione sindacale ha richiesto chiarimenti normativi per colmare il vuoto legislativo esistente. Tuttavia, al momento, non è stata fornita alcuna risposta ufficiale dalle istituzioni.

Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, l’obbligo imposto dalla cooperativa di stipulare una polizza RC professionale per gli OSS è privo di fondamento normativo. Gli OSS non sono legalmente obbligati a sostenere i costi di un’assicurazione per colpa grave, poiché la normativa vigente non li include tra i professionisti sanitari a rischio.

In attesa di un chiarimento definitivo da parte delle autorità, la cooperativa è invitata a rivedere la propria posizione in materia di assicurazione RC per gli OSS, rispettando i limiti normativi attualmente in vigore.

Segreteria Nazionale SHC

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