Aborto, Cassazione: “Medico obiettore non può negare ecografia a paziente”
La sentenza 13/05/2021, n. 18901 stabilisce che il dottore può rifiutarsi di causare l’interruzione di gravidanza, ma non di prestare assistenza e cura.
La Corte di Cassazione, con sentenza 13/05/2021, n. 18901 (vedi allegato), afferma che il medico obiettore di coscienza non può negare l’ecografia alla paziente in caso di aborto farmacologico. La legge, infatti, esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura di interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività “specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”. Quindi non anche per quelle di assistenza, ovvero per quelle strumentali non a determinarne l’interruzione, ma a verificare se questa vi sia stata e ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna.
Nell’aborto indotto per via farmacologica la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di coscienza è pertanto limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività volte a determinare l’interruzione. Il medico, dunque, può solo rifiutarsi di causare l’aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non anche di prestare assistenza e cura alla paziente.
ALLEGATO: Sentenza Cassazione 13/05/2021, n. 18901
Fonte: Nurse Times
Ultimi articoli pubblicati
- Assistente infermiere: il TAR ha tracciato un perimetro, non un via libera
- Oss sempre più richiesti al Centro-Nord: alloggio e territorio fanno la differenza nella ricerca di personale
- Asp Progetto Persona (Regione Emilia-Romagna): concorso per 10 posti da oss
- Concorso oss 2026: cura di mani, piedi e unghie. Procedura e rischi
- Concorso oss 2026: rifacimento del letto occupato e libero. Procedura ed errori da evitare
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina:
https://www.facebook.com/OSSnews24
"Seguici sul canale OSSnews24":



