Il lavoro costituisce il più grande fenomeno della vita sociale per il quale La Costituzione della Repubblica Italiana ha inteso fissare solenni principi fondamentali. L’importanza del lavoro come necessità per il sostentamento economico è immediatamente riscontrabile nell’articolo con il quale si apre la Costituzione: << L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro>> (art. 1, comma 1). Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini (art. 4, comma 1) e allo scopo di renderlo effettivo ed operante la Repubblica promuove tutte le condizioni opportune, eliminando anche gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, e sociale del Paese (art 3, comma 2).
Il lavoro può essere svolto in maniera subordinata o autonoma, in particolare:
Fra i principali elementi di distinzione tra i due generi di lavoro vi è l’incidenza del rischio attinente lo svolgimento dell’attività lavorativa: ricade completamente sul lavoratore autonomo, mentre ne è del tutto esente il lavoratore subordinato (ad esempio, in caso di impossibilità di svolgimento dell’attività lavorativa dovuta ad un impedimento oggettivo, quale una malattia o un infortunio, il lavoratore autonomo non percepirà alcun reddito, mentre il lavoratore subordinato comunque riceverà la retribuzione o una corrispondente indennità). La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (o dipendente) rileva ai fini della regolamentazione ai fini della regolamentazione applicabile.
Nel primo caso, il rapporto di lavoro è caratterizzato da una marcata autonomia contrattuale delle parti, committente e lavoratore autonomo, che sono libere di decidere la più opportuna metodologia con la quale intraprendere il loro rapporto di lavoro, fermi restando i limiti derivanti dall’ordinamento giuridico generale. Nel secondo caso, le parti, datore di lavoro e lavoratore hanno limitati margini di autonomia non potendo derogare, se non in meglio, alle disposizioni della legge e della contrattazione collettiva.
Il rapporto di lavoro subordinato è regolato, infatti, da una disciplina garantista, prescritta e in gran parte inderogabile. La legger e la contrattazione collettiva disciplinano tutti i principali eventi e aspetti del rapporto di lavoro:
Inoltre il lavoro dipendente è caratterizzato da una speciale tutela assicurativa e previdenziale, diretta a sollevare il lavoratore dal rischio di eventi che, connessi o meno con l’attività lavorativa, possono incidere sulla capacità di lavoro e di guadagno (malattia, infortunio sul lavoro, disoccupazione, invalidità, vecchiaia etc).
È posto nelle mani del datore di lavoro l’obbligo di provvedere (anche per l’eventuale quota a carico del lavoratore) al pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, che, invece, sono direttamente ed esclusivamente a carico del lavoratore autonomo (art. 2214 c.c)
Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce dall’incontro di volontà tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il datore di lavoro è il soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro,può essere rappresentato da una persona fisica o giuridica (società, ente etc.) e può avere natura privatistica o pubblica (il rapporto di lavoro che si instaura con un’Amministrazione Pubblica caratterizzato da alcuni elementi peculiari.)
Il lavoratore subordinato, come visto, è colui che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze è sotto la direzione di un datore di lavoro, percependo una retribuzione.
Il codice civile prevede la classificazione dei lavoratori subordinati in quattro categorie:
Essi si distinguono in:
Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, mediante il quale: << il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività lavorativa e d’altro canto il datore di lavoro ha il dovere di corrispondere al prestatore una retribuzione per la prestazione di lavoro che gli è stata fornita>>
La legge non prescrive, eccetto che in casi particolari, una forma specifica per il contratto di lavoro subordinato ma in genere la forma scritta è ampiamente praticata, quantomeno come lettera di assuzione.
Per le sue caratteristiche, il contratto di lavoro subordinato è considerato:
Il prestatore di lavoro è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi:
L’art.2104 stabilisce l’obbligo di diligenza a cui il lavoratore è tenuto ad attenersi per il corretto e puntuale espletamento delle proprie attività.
L’art. 2105 del codice civile prevede espressamente l’obbligo di fedeltà, ricollegandovi due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo:
L’obbligo di fedeltà sussiste anche in assenza di prestazione lavorativa (es. Nei periodi di malattia) e la sua durata si protrae anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il ragionevole lasso di tempo in cui può permanere l’obbligo di riservatezza.
Sono tali il diritto alla retribuzione e il diritto al trattamento di fine rapporto e alle eventuali indennità speciali di lavoro. Per quello che riguarda, in particolar modo, il diritto alla retribuzione, bisogna affermare che il lavoratore, quale corrispettivo dell’attività prestata al servizio del datore di lavoro, ha diritto alla retribuzione secondo le cadenze periodiche.
In base all’art. 36 della Costituzione la retribuzione deve esser proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Inoltre è garantita (art. 37 Cost.) la parità retributiva e di trattamento tra uomo e donna nel lavoro, senza alcuna discriminazione di genere.
Il principio di parità riguarda anche i miniori, nei limitati casi in cui la legge ne ammette l’accesso al lavoro.
Infine vale la pena l’importante distinzione normalmente tra retribuzione mensile (corrisposta agli impiegati) e retribuzione oraria (corrisposta a gli operai); al riguardo si distingue tra:
La misura della retribuzione è determinata dai contratti collettivi nazionali, in mancanza di accordo fra le parti, senza dimenticare che la contrattazione individuale può apportare solo modifiche migliorative a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
2. Diritti Personali, costituiti da:
Nel quale rientra la previsione di limiti alla durata della prestazione lavorativa (il normale orario settimanale è pari a 40 ore),
Diritto per il lavoratore di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o, a quelle della categoria superiore per le quali ha conseguito una relativa qualifica che abbia realmente acquisito, o alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione:
Diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di:
Gli elementi da tener in considerazione in caso di infortunio sul lavoro sono:
Altri diritti:
Diritti sindacali, vale a dire:
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi per il recesso dal parte del lavoratore o del datore di lavoro:
Il licenziamento si può verificare in due diversi modi:
Costituisco esempi di giusta causa di licenziamento:
Ci sono anche altre azioni che posso giustificare la conclusione del rapporto di lavoro dal parte del datore quindi ne abbiamo citati alcuni sotto forma forma di esempio per renderne l’idea più concreta.
Possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento:
Dall’altra parte causano giustificato motivo oggettivo di licenziamento:
Sono vietati i licenziamenti nei seguenti casi:
Il periodo di tempo nel quale sussiste il divieto di licenziamento è denominato periodo di comporto.
Una particolare legge regola i licenziamenti collettivi per riduzione di personale (L.223/1991). Questa norma prevede il coinvolgimento da parte delle sigle sindacali e dei rappresentanti degli organismi pubblici ed è finalizzata a favorire la ricerca di soluzioni differenti al licenziamento e comunque importante l’attivazione di misure che favoriscano la reimmissione nel mercato del lavoro del personale coinvolto nei processi di ridimensionamento aziendale.
Solitamente si pecca di superficialità non riconoscendo il fatto che L’operatore socio-sanitario svolge un funzione assistenziale essenziale a carico di pazienti che per malattia o altre cause sono state private della loro autonomia personale.
Questo servizio indispensabile per la collettività viene affidato sia nel contesto del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), cioè nelle strutture pubbliche, che in quelle private, applicando le loro competenze di base nell’assistenza alla persona sempre in stretta collaborazione con il personale infermieristico.
Nell’ambito della sanità pubblica, l’OSS opera in larga parte in:
L’attività professionale dell’OSS può essere svolta attraverso rapporti di lavoro:
La prestazione lavorativa dell’operatore socio-sanitario viene inquadrata in rapporti di lavoro subordinato nelle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale è regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001.n.165 corrispondente al testo unico del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, riferiti al comparto di lavoro del pubblico impiego.
Nel rapporto di pubblico impiego equivalente a quello dell’operatore socio-sanitario assunto da una struttura con contratto di lavoro dipendente <<Il lavoratore pone la propria attività, in modo continuativo e volontario, al servizio dell’ente pubblico, dietro corresponsione di una retribuzione. Il pubblico dipendente concorre alla realizzazione degli obiettivi prefissi dall’Amministrazione Pubblica e è inserito nell’organizzazione delle struttura pubblica, che assume il ruolo di datore di lavoro.
L’impiego degli operatori socio-sanitari nella sanità privata è definito dall’insieme delle strutture sanitarie (ospedali classificati, presidi, IRCCS, case di cura, centri di riabilitazione, case di riposo) appartenenti a associazioni o fondazioni, private o religiose, che risultano firmatarie del relativo contratto di lavoro
A differenza del pubblico impiego , l’accesso al lavoro nel privato avviene, nelle generalità dei casi, tramite il meccanismo dell’assunzione diretta da parte del datore di lavoro, con il solo obbligo, di comunicazione dell’avvenuto impiego al competente centro per l’impiego prima della stipula del contratto di lavoro (entro le 24 ore precedenti).
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa in materia di lavoro, contenuta nelle norme del codice civile (artt. 2094 e ss) e nella vasta legislazione speciale. Oltre al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono aversi diversi contratti cd.speciali, tra cui rivestono particolare importanza per la loro diffusione:
Redazione OssNews24
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