Decreto Covid. Scudo penale per gli operatori sanitari è quasi legge
All’esame dell’aula della Camera oggi il Decreto Covid, già approvato lo scorso 13 maggio dal Senato, recante non solo le misure di contenimento dell’epidemia applicate nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, ma anche la limitazione della responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria durante il periodo dell’emergenza Covid, il cosiddetto “scudo penale“.
Il decreto prevede all’articolo 1 le misure di contenimento dell’epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021.
Con l’articolo 2 dispone, nello stesso periodo di riferimento, lo svolgimento in presenza delle attività, dai servizi educativi dell’infanzia e scuola dell’infanzia, fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (salvo condizioni di eccezionale contagiosità e diffusione del morbo). Per gli altri anni di istruzione, le previsioni sono invece diverse a seconda ci si riferisca a zone rosse ovvero a zone gialle e arancioni.
Decreto Covid: quello che riguarda i professionisti della sanità
L’articolo 3 esenta i somministratori del vaccino contro il Covid- 19 (i quali si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione) dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione.
L’articolo 3-bis prevede che durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
L’articolo 4 disciplina un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario e socio-sanitario. Meglio, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali.
L’articolo 5 regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il Covid-19, per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.
L’articolo 9 proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale al 15 luglio.
Con l’articolo 10-bis si stabilisce che per le figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
Fonte: Nurse Times
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