In un rapporto di lavoro a tempo indeterminato le parti possano decidere di cessare la relazione contrattuale comunicandolo alla controparte con un periodo di preavviso che deve essere verificato caso per caso.
L’obbligo di rispettare il periodo di preavviso è, comunque, escluso in caso di licenziamento per giusta causa o dimissioni per giusta causa.
In tutti gli altri casi, il preavviso è dovuto e se la parte recede senza rispettare tale obbligo, la controparte ha diritto a ricevere l’equivalente in denaro del preavviso non osservato (indennità sostitutiva del preavviso).
La durata del preavviso, spiega laleggepertutti.it, non è fissa ma varia a seconda di una serie di fattori. Per conoscere qual è la durata del preavviso nella propria specifica situazione, occorre consultare la relativa sezione del Ccnl applicato al rapporto di lavoro. In alcuni contratti, si prevede una durata del preavviso diversa in caso di licenziamento e di dimissioni. In altri contratti, invece, la durata di preavviso è la stessa, indipendentemente dal soggetto che decide di esercitare il recesso.
Per quanto concerne il computo del periodo di preavviso, la gran parte dei Ccnl indica il preavviso in giorni di calendario. In questo caso, devono essere computati nel preavviso tutti i giorni del calendario, ivi inclusi sabato festivi e domeniche. Se, invece, il Ccnl indica il preavviso in giorni lavorativi o lavorati, nel computo del preavviso rientrano solo le giornate lavorative e non anche quelle festive.
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