L’attività svolta dagli operatori socio sanitari (OSS) rientra nella categoria dei lavori gravosi, per i quali è previsto, l’uscita anticipata dal mondo del lavoro con l’Ape Sociale o la pensione anticipata.
A stabilirlo è stata una sentenza del Tribunale di Ferrara, datata 2 febbraio del 2021, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una OSS che si era vista respingere la domanda di pensione anticipata da parte dell’INPS.
Il giudice ha considerato gravosa l’attività della lavoratrice, “addetta all’assistenza personale di persone in condizione di non autosufficienza”. Di conseguenza anche gli OSS vanno inclusi nella platea, sempre più ampia, dei lavori gravosi.
Ciò significa che, in presenza dei requisiti anagrafici e reddituali, anche gli OSS possono ricorrere alla pensione anticipata o all’Ape Sociale
Possono richiederla le lavoratrici che hanno accumulato 41 anni e 10 mesi di contributi e i lavoratori che hanno versato 42 anni e 10 mesi di contributi.
Ai fini della valutazione della contribuzione versata bisogna considerare che:
I lavoratori che hanno versato la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996 possono chiedere la pensione anticipata una volta compiuti 64 anni, a condizione che soddisfino questi requisiti:
L’Ape Sociale è un’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di difficoltà, che chiedono di andare in pensione una volta compiuti 63 anni di età.
La misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, l’indennità verrà erogata fino al raggiungimento dell’età per usufruire della pensione di vecchiaia o fino a quando verranno soddisfatti i requisiti per richiedere la pensione anticipata.
L’importo erogato è di importo pari alla rata mensile di pensione che viene calcolata al momento in cui il lavoratore accede alla prestazione, se la pensione è inferiore a 1.500 euro, oppure sarà pari a 1.500 euro se il calcolo della pensione è pari o superiore a 1.500 euro.
L’Ape Sociale spetta ai lavoratori impiegati in attività gravose, come gli OSS nel nostro caso, con 36 anni di contributi versati e che hanno svolto lavori usuranti per almeno 6 anni di fila o per 7 anni negli ultimi 10.
Oltre ai lavoratori “usuranti”, l’Ape Sociale spetta anche ai/agli:
L’Ape Sociale è compatibile con l’assegno sociale e con lo svolgimento di un’attività lavorativa, entro i limiti reddituali.
È incompatibile con l’indennità di disoccupazione involontaria e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Redazione OssNews24
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