La banca delle ore nel mondo del lavoro è nota da tempo e consente una gestione delle ore straordinarie più giusta consentendo il pagamento immediato della quota aggiuntiva, 15%, 30% o 50%, questo fa si che le ore accantonate siano equivalenti alle ore da lavorate.
Il metodo precedente che le accantonava come Recupero Ore Straordinarie (ROS) in fase di recupero delle ore si “mangiava” la maggiorazione straordinaria a vantaggio del datore di lavoro.
Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell’art. 47 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all’art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
6. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
Molte aziende sanitarie adottano la banca delle ore e questo, per chi non l’ha ancora attivato, richiederà un maggiore controllo degli orari dei turni dato che a volte erano creati con una visione mensile e senza tenere conto della riduzione del debito orario mensile generato dai festivi.
Redazione Ossnews24.it
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