Di seguito la lettera inviata da Angelo Minghetti (Federazione Migep) e Gennaro Sorrentino (Stati Generali Oss) ai ministri delle Imprese e del made in Italy, della Salute, dell’Economia e delle finanze.
Onorevoli Ministri,
in ottemperanza all’art. 10 c. 6 della legge n. 24 del 8 marzo 2017 avente ad oggetto “Obbligo di assicurazione” per gli esercenti le professioni sanitarie è stato emanato il decreto del 15 dicembre 2023 n. 232 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione…”).
L’art. 3 c. 1 del citato regolamento stabilisce: “Per le coperture di cui all’articolo 10, comma 1, della Legge, l’assicuratore, ai sensi dell’articolo 7, commi 1, 2 e 3 della Legge, si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Tuttavia l’art. 1 del citato regolamento nel fornire le definizioni alle lettere f) e g) fa riferimento esclusivamente agli esercenti la professione sanitaria e agli esercenti attività libero professionale e gli O.S.S. non possono rientrare in alcun modo in tali definizioni.
L’art. 4 del medesimo regolamento riporta i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative ed al comma 2 vengono indicati i massimali di di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori individuati per diverse categorie di rischio con l’elencazione dei vari massimali per gli esercenti la professione sanitaria e NULLA VIENE INDICATO PER GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO QUALI SONO INDIVIDUATI DALL’ODIERNA NORMATIVA GLI OSS.
Tale carenza normativa in caso di danno ingiusto causato dall’Oss porta la seguente conseguenza: il terzo subisce un danno, la struttura risarcisce il danno attraverso l’assicurazione, l’assicurazione della struttura si rivale nei confronti dell’Oss che non ha copertura assicurativa a causa del vuoto normativo, che verrà travolto nella propria esistenza.
Alla luce di quanto sopra,
al fine di evitare significative problematiche sia per i pazienti che per gli Oss, appare, dunque, opportuno una interpretazione autentica della nuova disciplina che possa chiarire che l’operato dell’OSS rientra nella copertura assicurativa prevista dal decreto
si è a chiedere formalmente
che le S.V. ill.me provvedano immediatamente a colmare il vuoto normativo o facendo rientrare l’O.S.S. nella figura di esercente la professione sanitaria, oppure stabilendo i massimali di copertura assicurativa per i medesimi.
Redazione OssNews24
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