Istituzione dell’elenco regionale degli Oss e degli enti accreditati per la formazione
Proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi
Art. 1 (Finalità)
1. Con questa legge la Regione si propone di monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendono accedere ai corsi di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze sul territorio.
2. La Regione, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, mediante istituzione di un elenco regionale.
3. Al fine di valorizzare le competenze profes sionali acquisite nell’elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, co loro che abbiano conseguito l’attestazione e la qualifica di operatore sociosanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di libera cir colazione delle certificazioni professionali in am bito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professio nale e all’esercizio dell’attività.
Art. 2 (Elenco regionale)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, articolato nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione e gli istituti professio nali ad indirizzo “servizi sociosanitari” e “servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e i corsi at tivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali:
b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica for mazione professionale, l’attestato e la qualifica di operatore sociosanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all’articolo 3.
2. L’elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l’inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, re stando a tal fine ferma l’applicazione delle norma tive statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all’esercizio dell’attività.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedi mento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell’elenco.
4. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Art. 3 (Disposizioni procedurali)
1. Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco coloro che, alternativamente: a) hanno acquisito il titolo nelle Marche; b) prestano attività lavorativa nelle Marche; c) sono residenti nelle Marche.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell’attestazione di operatore sociosa nitario conseguita a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in ma teria e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regio nali, nonché dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di speri mentazione clinica di medicinali nonché disposi zioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla nor mativa europea e dalle disposizioni statali di attua zione. A tal fine l’inserimento nell’elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli opera tori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione sul sito in ternet istituzionale.
4. La Regione inserisce nell’apposita sezione dell’elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vi genti e con le modalità da stabilirsi con provvedi mento della Giunta regionale e gli istituti professio nali ad indirizzo “servizi sociosanitari” e ”servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.
Art. 4 (Norme finali)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione per l’istituzione dell’elenco e per la presentazione delle domande, ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che siano inseriti nell’elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi sul territorio.
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Redazione InfoNurse
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